Se non si placa
in Friuli
la polemica sulla vicenda Tocai & Tokaji
per
essi intendendo i più amati rispettivamente dai friulani e dagli ungheresi
non minori preoccupazioni s'avvertono nel Veneto
in cui pure il LISON
TOCAI ITALICO D.O.C. è nel mirino della Comunità europea.
Non a caso il Congresso annuale dell'Accademia
enogastronomica delle TRE VENEZIE
tenutosi a Pramaggiore (VE)
ha
dedicato al "problema Tocai " una intera giornata di lavori.
Su invito del Presidente comm. Duilio Antonio MORAS
il compito di dipanare la matassa è stato affidato al dr. Claudio
Fabbro
il quale ha illustrato la situazione sotto il profilo storico
geografico
tecnico e giuridico.
La relazione di Fabbro è stata integrata da una
prolusione scientifica curata dal prof. Giovanni Cargnello
dell'Istituto sperimentale viticoltura di Conegliano Veneto mentre
numerose testimonianze sono state portate da tecnici e viticoltori
presenti all'incontro.
Secondo Fabbro
convinto assertore del mantenimento del vitigno e
relativo nome
"la Corte di Giustizia dell'Unione europea afferma
che gli accordi TRIPS non impongono l'obbligo ma danno la facoltà
agli Stati firmatari (tra i quali la Comunità
l'Italia e l'Ungheria) di
consentire le omonimie tra vini e indicazioni geografiche. Tant'è vero
che
con il Regolamento 1429/2004 (che la Regione e lo Stato italiano
hanno impugnato)
la Comunità ha esercitato tale facoltà riconoscendo 122
omonimie. E tant'è vero che
Stati Uniti e Australia
a buon diritto
rivendicano il nome Tokaj per indicare i loro vini
con il consenso (pur
con alcuni limiti) della Comunità.
La stessa sentenza
rispetto alla eccezione del Friuli
V.G. circa la violazione dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione tra i cittadini della Comunità
ha glissato
rilevando che
gli stessi non costituivano oggetto dei quesiti sollevati dal TAR del
Lazio in sede di rinvio pregiudiziale e
quindi
non obbligavano la Corte
alla risposta.
Pende giudizio avanti il Tribunale di prima Istanza del
Lussemburgo
nel quale questi aspetti sono già stati rappresentati e
saranno approfonditi con ulteriori memorie dall' Avvocatura
regionale.
Resta il fatto che
se il divieto di omonimia per il Tocai
dopo l'entrata
dell'Ungheria nella Comunità
non deriva più da norme di trattati
internazionali o interne alla Comunità
ma deriva invece dall'esercizio
negativo della facoltà riconosciuta dagli Accordi TRIPS
uno Stato membro
della Comunità dovrebbe almeno rivendicare il diritto di conoscere le
motivazioni per cui un vino che vanta 1000 anni di storia documentata non
abbia lo stesso trattamento di altri 122 vini che sicuramente non hanno le
medesime credenziali storiche.
Ma
a questo punto
la spiegazione viene data dallo
stesso avvocato generale della Comunità quando
nella sua relazione ha
rinfacciato all'Italia di ricorrere contro un Regolamento comunitario che
non soltanto non aveva impugnato
ma al quale aveva dato attuazione
(costringendo la Regione a ricorrere al TAR del Lazio).
In altre parole – ha osservato tra l'altro Fabbro
- la battaglia del Tocai non è persa nei limiti in cui lo Stato italiano
pretenda un trattamento dalla Comunità - in sede di esercizio della
facoltà riconosciuta dai TRIPS e confermata dalla sentenza della Corte di
Giustizia - non inferiore a quello che sta riconoscendo all'Australia ed
agli Stati Uniti
o che ha riconosciuto ai 122 vini con il Regolamento
1429/2004
impugnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ".
claudiofabbro@tin.it 335 6186627
05 agosto 2005