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A PRAMAGGIORE IL 22° CONVEGNO
DELLA ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA DELLE TRE VENEZIE
TOCAI FRIULANO & TOKAJI UNGHERESE & TOCAI DI LISON A CONFRONTO

     Se non si placa in Friuli la polemica sulla vicenda Tocai & Tokaji per essi intendendo i più amati rispettivamente dai friulani e dagli ungheresi non minori preoccupazioni s'avvertono nel Veneto in cui pure il LISON TOCAI ITALICO D.O.C. è nel mirino della Comunità europea.
     Non a caso il Congresso annuale dell'Accademia enogastronomica delle TRE VENEZIE tenutosi a Pramaggiore (VE) ha dedicato al "problema Tocai " una intera giornata di lavori.
     Su invito del Presidente comm. Duilio Antonio MORAS il compito di dipanare la matassa è stato affidato al dr. Claudio Fabbro il quale ha illustrato la situazione sotto il profilo storico geografico tecnico e giuridico.
     La relazione di Fabbro è stata integrata da una prolusione scientifica curata dal prof. Giovanni Cargnello dell'Istituto sperimentale viticoltura di Conegliano Veneto mentre numerose testimonianze sono state portate da tecnici e viticoltori presenti all'incontro.
Secondo Fabbro convinto assertore del mantenimento del vitigno e relativo nome   "la Corte di Giustizia dell'Unione europea afferma che gli accordi TRIPS  non impongono l'obbligo ma danno la facoltà agli Stati firmatari (tra i quali la Comunità l'Italia e l'Ungheria) di consentire le omonimie tra vini e indicazioni geografiche. Tant'è vero che con il Regolamento 1429/2004 (che la Regione e lo Stato italiano hanno impugnato) la Comunità ha esercitato tale facoltà riconoscendo 122 omonimie. E tant'è vero che Stati Uniti e Australia a buon diritto rivendicano il nome Tokaj per indicare i loro vini con il consenso (pur con alcuni limiti) della Comunità.  
     La stessa sentenza rispetto alla eccezione del Friuli V.G. circa la violazione dei principi di eguaglianza e di non discriminazione tra i cittadini della Comunità ha glissato rilevando che gli stessi non costituivano oggetto dei quesiti sollevati dal TAR del Lazio in sede di rinvio pregiudiziale e quindi non obbligavano la Corte alla risposta.
     Pende giudizio avanti il Tribunale di prima Istanza del Lussemburgo nel quale questi aspetti sono già stati rappresentati e saranno  approfonditi con ulteriori memorie dall' Avvocatura regionale.
     Resta il fatto che se il divieto di omonimia per il Tocai dopo l'entrata dell'Ungheria nella Comunità non deriva più da norme di trattati internazionali o interne alla Comunità ma deriva invece dall'esercizio negativo della facoltà riconosciuta dagli Accordi TRIPS uno Stato membro della Comunità dovrebbe almeno rivendicare il diritto di conoscere le motivazioni per cui un vino che vanta 1000 anni di storia documentata non abbia lo stesso trattamento di altri 122 vini che sicuramente non hanno le medesime credenziali storiche.
     Ma a questo punto la spiegazione viene data dallo stesso avvocato generale della Comunità quando nella sua relazione ha rinfacciato all'Italia di ricorrere contro un Regolamento comunitario che non soltanto non aveva impugnato ma al quale aveva dato attuazione (costringendo la Regione a ricorrere al TAR del Lazio).
     In altre parole – ha osservato tra l'altro Fabbro - la battaglia del Tocai non è persa nei limiti in cui lo Stato italiano pretenda un trattamento dalla Comunità - in sede di esercizio della facoltà riconosciuta dai TRIPS e confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia - non inferiore a quello che sta riconoscendo all'Australia ed agli Stati Uniti o che ha riconosciuto ai 122 vini con il Regolamento 1429/2004 impugnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ".

claudiofabbro@tin.it 335 6186627 05 agosto 2005