TOCAI FRIULANO
PATRIMONIO DA DIFENDERE ©
di Claudio Fabbro
Con l'Accordo tra
la Comunità e l'Ungheria del 23 novembre 1993 ( Decisione n.93/724/Cee
del 23.11.1993)
in vigore dal 1° aprile 1994
l'utilizzazione della
denominazione "TOCAI" è stata riservata all'omonimo vino di
qualità dell'Ungheria
vietando l'utilizzazione
in sede di
designazione di vini italiani
del vitigno Tocai
pur concedendo l'uso
in via transitoria per un periodo di 13 anni del nome "Tocai
friulano" e del sinonimo "Tocai italico" per le sole
produzioni V.Q.P.R.D.:
La decisione comunitaria non ha tenuto in alcun conto che il vino Tocai
vanta tradizione ultracentenaria in Friuli-VeneziaGiulia ove rappresenta
per antonomasia
il vino bianco friulano
L'Unione Europea ha motivato
a suo tempo
la decisione anzidetta sulla
base del principio che il nome del vitigno Tocai non poteva essere
riservato alla designazione del relativo vino prodotto in Friuli e nel
Veneto poiché avrebbe generato confusione
per il consumatore
con il
nome geografico della denominazione di origine corrispondente alla regione
ungherese Tokajhegyalija.
Pur tralasciando il fatto che il medesimo principio non è stato applicato
dalla Comunità in altri casi analoghi e per altri nomi di vitigno che si
trovano nella stessa situazione
resta opportuno evidenziare che:
-
- le
denominazioni di origine sono disciplinate dalla Accordo di Madrid del
14 aprile 1891
successivamente integrata dagli accordi di Lisbona e
Stoccolma;
-
- con l'istituzione
nel 1924 Dell'Office International du Vin (avvenuta con l'accordo
di Parigi) lo Stato Italiano e quello Ungherese si sono impegnati –
come risulta dal bollettino n.210 dell'agosto 1948 – a utilizzare
senza contrasti
e quindi col rispettivo tacito assenso
l'unico
nome della stessa assonanza per indicare
come vini di origine
controllata cinque vini di Tokai ungherese e
come vini superiori
italiani
il Tocai friulano o di Lison;
-
- il primo
contrasto sull'uso del nome Tocai
si è verificato nel 1959
allorchè la società per il commercio con l'estero "Monipex"
con sede a Budapest
ha citato in giudizio un'azienda vitivinicola
di Aquileia (Udine) per aver posto in commercio bottiglie di vino con
la denominazione di Tokai. Con sentenza del 30 aprile 1962 la Corte di
Cassazione
pronunciandosi in via definitiva sulla vertenza
ha
rigettato la tesi della società ungherese escludendo ogni
possibilità di confusione tra il vino ungherese e quello friulano sia
per la diversità delle rispettive caratteristiche qualitative ( gusto
e gradazione )
sia per la diversa
esatta indicazione dei rispettivi
luoghi di produzione riportata in etichetta;
-
- in
conformità a quanto previsto dall'art.307 della legge 14 ottobre
1957
n.1203
di ratifica del Trattato di Roma
istitutivo della
Comunità Europea
appare evidente come la Comunità stessa non
potesse pregiudicare diritti e obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o
per gli
Stati aderenti
anteriormente alla data della loro adesione;
-
- ne consegue
che l'accordo intercorso tra la Comunità e la Repubblica di
Ungheria non avrebbe potuto derogare dalla Convenzione internazionale
di Madrid
di data anteriore al Trattato di Roma
e che solo gli Stati
intervenuti nella stipula dell'anzidetta Convenzione avrebbero
potuto porre delle deroghe alla stessa
attraverso accordi bilaterali;
-
non essendo
così avvenuto permane un dubbio sulla legittimità della decisione
del Consiglio UE di data 23 novembre 1993
poiché detta decisione
afferisce materie regolate da convenzione internazionale (Convenzione
di Madrid)
anteriore alla istituzione della Comunità europea.
-
Inoltre
pur
dopo l'entrata in vigore del Trattato di Roma
la Corte di
Cassazione ha deciso in senso favorevole agli interessi nazionali su
una causa dalle valenze emblematiche rispetto al problema considerato.
La determinazione
della UE ha arrecato un grave pregiudizio economico alle aziende
vitivinicole del Friuli Venezia Giulia ma anche del Veneto
ulteriormente
acuito dal fatto che l'Autorità europea ha escluso ogni possibile
deroga per la produzione e la commercializzazione di vini IGT ottenuti dal
vitigno Tocai.
La produzione di vino Tocai friulano
in Friuli - Venezia Giulia è stata
nella media degli ultimi cinque anni
pari a circa 150.000 ettolitri
dei
quali oltre 100.000 a DOC.
Nel Veneto
invece
la produzione complessiva è stata di circa 300.000
ettolitri dei quali almeno hl. 50.000. rivendicati a DOC.
Dalle contrattazione relative alle ultime vendemmie si registra un calo di
interesse rilevante per l'uva del vitigno Tocai D.O.C.. Si intravedono
precise indicazioni del mercato secondo le quali l'orientamento
penalizza l'acquisto dell'uva del vitigno Tocai da parte degli
agroindustriali
pur potendo gli stessi utilizzare la denominazione
"Tocai friulano" fino al 2007. Se tale orientamento dovesse
consolidarsi ed evolversi c'è il timore fondato di un azzeramento del
mercato di tali uve e relativi vini
con conseguenti costi ingenti per le
aziende di espianto e reimpianto di vigneti;
Si rileva
peraltro
che sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L. 212/1 del 12 agosto 1999 è stato pubblicato il regolamento (CE) N.
1774/1999 di data 29 luglio 1999
concernente la conclusione dell'accordo
tra Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria per la fissazione
reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e la modifica del
precedente accordo di cui al regolamento (CE) N.933/1995.
La circostanza che tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria
intercorrano tuttora accordi bilaterali in materia di produzione
vitivinicola ha portato la Regione Friuli Venezia Giulia a richiedere al
Ministero dell' Agricoltura di riprendere in esame l'annosa questione
dell'uso del termine Tocai
attivando una nuova trattativa a livello
comunitario con l'Ungheria volta a modificare la citata decisione del 23
novembre 1993 N. 93/724/CEE.
Il danno economico per la vitivinicoltura italiana presenta
infatti
connotati economici commerciali e di immagine tali
per cui non è
possibile lasciare intentata alcuna strada per arrivare ad un riequilibrio
degli interessi in gioco.
Claudio Fabbro - Gorizia
02 giugno 2002 - ©
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