un vigneto chiamato Friuli

TOCAI FRIULANO PATRIMONIO DA DIFENDERE ©
di Claudio Fabbro

Con l'Accordo tra la Comunità e l'Ungheria del 23 novembre 1993 ( Decisione n.93/724/Cee del 23.11.1993) in vigore dal 1° aprile 1994 l'utilizzazione della denominazione "TOCAI" è stata riservata all'omonimo vino di qualità dell'Ungheria vietando l'utilizzazione in sede di designazione di vini italiani del vitigno Tocai pur concedendo l'uso in via transitoria per un periodo di 13 anni del nome "Tocai friulano" e del sinonimo "Tocai italico" per le sole produzioni V.Q.P.R.D.:
La decisione comunitaria non ha tenuto in alcun conto che il vino Tocai vanta tradizione ultracentenaria in Friuli-VeneziaGiulia ove rappresenta per antonomasia il vino bianco friulano
L'Unione Europea ha motivato a suo tempo la decisione anzidetta sulla base del principio che il nome del vitigno Tocai non poteva essere riservato alla designazione del relativo vino prodotto in Friuli e nel Veneto poiché avrebbe generato confusione per il consumatore con il nome geografico della denominazione di origine corrispondente alla regione ungherese Tokajhegyalija.
Pur tralasciando il fatto che il medesimo principio non è stato applicato dalla Comunità in altri casi analoghi e per altri nomi di vitigno che si trovano nella stessa situazione resta opportuno evidenziare che:

  • - le denominazioni di origine sono disciplinate dalla Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 successivamente integrata dagli accordi di Lisbona e Stoccolma;

  • - con l'istituzione nel 1924 Dell'Office International du Vin (avvenuta con l'accordo di Parigi) lo Stato Italiano e quello Ungherese si sono impegnati – come risulta dal bollettino n.210 dell'agosto 1948 – a utilizzare senza contrasti e quindi col rispettivo tacito assenso l'unico nome della stessa assonanza per indicare come vini di origine controllata cinque vini di Tokai ungherese e come vini superiori italiani il Tocai friulano o di Lison;

  • - il primo contrasto sull'uso del nome Tocai si è verificato nel 1959 allorchè la società per il commercio con l'estero "Monipex" con sede a Budapest ha citato in giudizio un'azienda vitivinicola di Aquileia (Udine) per aver posto in commercio bottiglie di vino con la denominazione di Tokai. Con sentenza del 30 aprile 1962 la Corte di Cassazione pronunciandosi in via definitiva sulla vertenza ha rigettato la tesi della società ungherese escludendo ogni possibilità di confusione tra il vino ungherese e quello friulano sia per la diversità delle rispettive caratteristiche qualitative ( gusto e gradazione ) sia per la diversa esatta indicazione dei rispettivi luoghi di produzione riportata in etichetta;

  • - in conformità a quanto previsto dall'art.307 della legge 14 ottobre 1957 n.1203 di ratifica del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea appare evidente come la Comunità stessa non potesse pregiudicare diritti e obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o per gli Stati aderenti anteriormente alla data della loro adesione;

  • - ne consegue che l'accordo intercorso tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria non avrebbe potuto derogare dalla Convenzione internazionale di Madrid di data anteriore al Trattato di Roma e che solo gli Stati intervenuti nella stipula dell'anzidetta Convenzione avrebbero potuto porre delle deroghe alla stessa attraverso accordi bilaterali;

  • non essendo così avvenuto permane un dubbio sulla legittimità della decisione del Consiglio UE di data 23 novembre 1993 poiché detta decisione afferisce materie regolate da convenzione internazionale (Convenzione di Madrid) anteriore alla istituzione della Comunità europea.

  • Inoltre pur dopo l'entrata in vigore del Trattato di Roma la Corte di Cassazione ha deciso in senso favorevole agli interessi nazionali su una causa dalle valenze emblematiche rispetto al problema considerato.

La determinazione della UE ha arrecato un grave pregiudizio economico alle aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia ma anche del Veneto ulteriormente acuito dal fatto che l'Autorità europea ha escluso ogni possibile deroga per la produzione e la commercializzazione di vini IGT ottenuti dal vitigno Tocai.
La produzione di vino Tocai friulano in Friuli - Venezia Giulia è stata nella media degli ultimi cinque anni pari a circa 150.000 ettolitri dei quali oltre 100.000 a DOC.
Nel Veneto invece la produzione complessiva è stata di circa 300.000 ettolitri dei quali almeno hl. 50.000. rivendicati a DOC.
Dalle contrattazione relative alle ultime vendemmie si registra un calo di interesse rilevante per l'uva del vitigno Tocai D.O.C.. Si intravedono precise indicazioni del mercato secondo le quali l'orientamento penalizza l'acquisto dell'uva del vitigno Tocai da parte degli agroindustriali pur potendo gli stessi utilizzare la denominazione "Tocai friulano" fino al 2007. Se tale orientamento dovesse consolidarsi ed evolversi c'è il timore fondato di un azzeramento del mercato di tali uve e relativi vini con conseguenti costi ingenti per le aziende di espianto e reimpianto di vigneti;
Si rileva peraltro che sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 212/1 del 12 agosto 1999 è stato pubblicato il regolamento (CE) N. 1774/1999 di data 29 luglio 1999 concernente la conclusione dell'accordo tra Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria per la fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e la modifica del precedente accordo di cui al regolamento (CE) N.933/1995.
La circostanza che tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria intercorrano tuttora accordi bilaterali in materia di produzione vitivinicola ha portato la Regione Friuli Venezia Giulia a richiedere al Ministero dell' Agricoltura di riprendere in esame l'annosa questione dell'uso del termine Tocai attivando una nuova trattativa a livello comunitario con l'Ungheria volta a modificare la citata decisione del 23 novembre 1993 N. 93/724/CEE.
Il danno economico per la vitivinicoltura italiana presenta infatti connotati economici commerciali e di immagine tali per cui non è possibile lasciare intentata alcuna strada per arrivare ad un riequilibrio degli interessi in gioco.

Claudio Fabbro - Gorizia 02 giugno 2002 - © riproduzione consentita previa citazione della fonte