CONTENZIOSO TOCAI
FACCIAMO LE PULCI ALL' ACCORDO CEE/UNGHERIA DEL 23.11.1993
ECCO ALCUNE PROPOSTE DI SOLUZIONE
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Il problema del Tocai
continua ad
animare
a vari livelli
il "Vigneto Friuli"
in cui si sta
lavorando alacremente per trovare una soluzione a breve termine
individuando un nome alternativo di gradimento comune. Per contro vari
produttori rifiutano ogni ipotesi e si arroccano per una difesa ad
oltranza dello "status quo". Altri invece
ritenendo inutile
logorarsi in una guerra già persa - come sembra - sotto il profilo
giuridico
preferiscono gettare le proprie risorse in qualche battaglia
più facile
percorrendo strade diverse ed esplorando percorsi inediti
quali le trattative bilaterali o l'ottenimento dei cosiddetti
"risarcimenti danni" ed altro ancora. Su questa linea
probabilmente più redditizia
si sta muovendo l'Assessorato
all'Agricoltura Regionale
di concerto con ERSA
Ufficio legislativo
regionale
consulenti di vasta esperienza nel campo del diritto
internazionale
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del
Commercio Estero
nei confronti di Bruxelles e dello Stato ungherese.
In
vari incontri "ad hoc" ed in una corposa corrispondenza
corredata di dati e documentazione
la nostra Regione ha più volte
illustrato
tra l'altro
certe perplessità relative alla legittimità
dell'accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica d'Ungheria sulla
tutela e il controllo delle denominazioni dei vini presa con decisione del
Consiglio in data 23 novembre 1993 ed in particolare la disposizione che
vieta l'utilizzo del termine "Tocai" per individuare un vino che
si produce nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto ormai da secoli
disponendo la possibilità di utilizzo del termine "Tocai" per
un periodo transitorio di 13 anni solamente per designare il V.Q.P.R.D.
"Tocai Friulano".
"Appare evidente che un simile accordo reca un grave pregiudizio
economico alle aziende vitivinicole della regione
tanto più che la
deroga all'accordo per un periodo transitorio di 13 anni riguarda solo i
vini V.Q.P.R.D. non essendoci nello stesso alcun riferimento ai vini ad
indicazione geografica.
Premesso che ci si trova di fronte
da un lato
a una denominazione legata
ad una zona geografica
quella della regione ungherese Tokajhegyalja
nonchè
dall'altro lato
al nome di un vitigno da cui deriva la
denominazione del vino "Tocai" noto in Italia ed all'estero da
molto tempo
le denominazioni d'origine sono disciplinate da oltre un
secolo
in base alla Convenzione di Madrid del 14 aprile 1891
successivamente integrata dagli accordi di Lisbona e Stoccolma. Nel 1924
veniva istituito l'"Office International du Vin" con l'Accordo
di Parigi
e proprio partecipando all'Office
come risulta dalla
documentazione nel bollettino n. 210 dell'agosto 1948
lo Stato Italiano e
quello Ungherese si impegnavano
senza contrasti
ad utilizzare lo stesso
nome indicando
come vini con nomi ad origine controllata
cinque tipi di
Tokaj ungherese e l'Italia
tra i vini superiori
il Tocai Friulano o di
Lison. Per dovere di completezza si segnala la sentenza della Cassazione
di data 30 aprile 1962 che definitivamente decise sulla domanda di
riconoscimento dell'uso illecito della denominazione "Tokaj" da
parte di un'azienda agricola di Aquileia ( Baroni ECONOMO) per concorrenza
sleale ed il relativo risarcimento danni proposta dalla società ungherese
per il commercio estero
Monimpex
che agiva per conto del governo di quel
Paese
nella quale il giudice estensore della sentenza oltre a richiamare
gli accordi sopra citati
poneva a fondamento della propria decisione di
rigetto delle istanze della società rappresentante lo Stato Ungherese il
fatto che i due vini erano diversi fra loro sia di gusto che di gradazione
e proprio per le loro diverse caratteristiche
destinati a diverse
categorie di consumatori.".
"Per quanto sopra esposto ed in
conformità a quanto previsto dall'art. 307 della L. 14 ottobre 1957
n.
1203
legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Roma del 25.03.1953
(Trattato che istituisce la Comunità Europea)
appare evidente come la
Comunità stessa non potesse pregiudicare i diritti e gli obblighi
derivanti da convenzioni concluse
anteriormente al 1° gennaio 1958 o
per gli Stati aderenti
anteriormente alla data della loro adesione. Va da
se che l'accordo intercorso tra la Comunità e l'Ungheria non avrebbe
potuto derogare alla Convenzione Internazionale di Madrid di data
anteriore all'entrata in vigore del Trattato CEE. Infatti
solo gli Stati
parti della Convenzione Internazionale sopraccitata avrebbero potuto porre
delle deroghe alla stessa per mezzo di un accordo bilaterale
stabilendo
in che modo risolvere il problema della denominazione del vino
Tocai."
"Ciò anche riservandosi l'eventuale possibilità di proposizione
dell'azione di responsabilità
ex art. 288 della Legge 1203/57
alla
Corte di Giustizia della Comunità Europea con il relativo risarcimento
del danno subito causa i notevoli contributi erogati per lo sviluppo e
promozione del settore vitivinicolo oltre per gli eventuali finanziamenti
futuri per promuovere il nuovo nome in sostituzione del Tocai al fine di
soccorrere le diverse aziende minacciate da grosse perdite a causa della
decisione della Comunità."
"In merito si fa presente che dato il notevole danno economico
causato dalla decisione del Consiglio della Comunità in oggetto
come
sopra esposto
e alla luce del fatto che la Comunità stessa
quale
persona giuridica
non era l'Organo legittimato a porre modifiche a
materie regolate già da Convenzione Internazionale (Convenzione di
Madrid) intercorrenti tra uno Stato aderente alla Comunità ed uno Stato
terzo in data anteriore alla istituzione delle Comunità
si auspica
l'attivazione di un dialogo con lo Stato ungherese a livello comunitario
al fine di addivenire ad una modifica dell'accordo in oggetto
ex art. 13
lett. e) dell'Accordo stesso
per il riconoscimento della possibilità
dell'uso della denominazione "Tocai" del vino prodotto nel
Friuli-Venezia Giulia tanto più che le caratteristiche diverse e la
dicitura differente non può indurre in errore alcun eventuale acquirente;
nella ipotesi in cui tale risultato non sia possibile raggiungere va
richiesto
quantomeno
che la concessione di transitorietà di tredici
anni riconosciuta ai vini V.Q.P.R.D. "Tocai Friulano" venga
esteso anche ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
Tale auspicata modifica dell'accordo è possibile alla luce del fatto che
intercorrono ancora accordi ed interessi in collaborazione tra la
Comunità e l'Ungheria e che pertanto vi sono probabilmente margini per un
eventuale dialogo finalizzato al riequilibrio degli interessi economici di
entrambe le parti."
Claudio
Fabbro - Gorizia 29.09.2002
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